Nel commentare la sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, la nota ripercorre e ricostruisce l’intera vicenda del Fallimento della Traghetti del Mediterraneo, società che tra il 1976 ed il 1980 praticava il cabotaggio in concorrenza con la Tirrenia, società quest’ultima che percepiva copiosi aiuti di Stato grazie ai quali poteva praticare tariffe artificialmente basse, le quali hanno portato al fallimento della sua diretta concorrente. Vani sono risultati gli esiti dei ricorsi presentati all’epoca contro la Tirrenia i quali si sono conclusi con una pronuncia della Corte di Cassazione italiana del 2000, in cui, come evidenziato anche da una Decisione della Commissione ad essa successiva di qualche mese, la Suprema corte aveva applicato il diritto europeo della concorrenza con motivazioni discutibili. Contro tale pronuncia è stato quindi avviato davanti al Tribunale di Genova un ricorso per accertare la responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per il fatto addebitabile all’errore del suo giudice, ricorso approdato, dopo lunghe vicende e ben due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, in Cassazione. La Cassazione a sua volta ha proposto un terzo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendole se potevano essere qualificati come aiuti “esistenti” (e quindi legittimi) gli aiuti controversi, ed, in particolare: delle misure concesse in un settore chiuso alla concorrenza; delle sovvenzioni concesse da più di 10 anni e questo per effetto del combinato disposto dell’art. 1, let. b), alinea iv), e dell’art. 15 del Regolamento 659 del 1999. La Corte ha confermato che non possono essere qualificati come aiuti “esistenti” delle misure concesse in un settore parzialmente aperto alla concorrenza (mentre lo sono quelli erogati in un settore chiuso), ma anche che spetta al giudice nazionale dimostrare tale circostanza. Essa ha inoltre chiarito che il Regolamento 659 del 1999 circoscrive i poteri procedurali della Commissione, ma non produce alcun effetto sulla qualificazione degli aiuti di Stato, e che quindi i giudici nazionali possono sempre applicare l’art. 107, par. 1 TFUE, agli aiuti non preventivamente autorizzati dalla Commissione. Nel sottolineare la correttezza della pronuncia della Corte di giustizia, la nota mette tuttavia in luce il fatto che i giudici di Genova non sembrano aver correttamente dimostrato che il mercato del cabotaggio fosse, all’epoca dei fatti, aperto alla concorrenza e comunque che la quantificazione del danno causato alla Traghetti del Mediterraneo (e quindi ai suoi creditori) sia stata effettuata secondo parametri approssimativi
La Corte di giustizia torna, per l’ennesima volta, sul caso degli aiuti di Stato alla Tirrenia e sulla questione della risarcibilità del danno che essi hanno causato alla Traghetti del Mediterraneo / Orlandi, Maurizio. - In: KOREUROPA. - ISSN 2281-3349. - 12:1(2019), pp. 122-167.
La Corte di giustizia torna, per l’ennesima volta, sul caso degli aiuti di Stato alla Tirrenia e sulla questione della risarcibilità del danno che essi hanno causato alla Traghetti del Mediterraneo
Maurizio Orlandi
2019
Abstract
Nel commentare la sentenza della Corte di giustizia del 23 gennaio 2019, la nota ripercorre e ricostruisce l’intera vicenda del Fallimento della Traghetti del Mediterraneo, società che tra il 1976 ed il 1980 praticava il cabotaggio in concorrenza con la Tirrenia, società quest’ultima che percepiva copiosi aiuti di Stato grazie ai quali poteva praticare tariffe artificialmente basse, le quali hanno portato al fallimento della sua diretta concorrente. Vani sono risultati gli esiti dei ricorsi presentati all’epoca contro la Tirrenia i quali si sono conclusi con una pronuncia della Corte di Cassazione italiana del 2000, in cui, come evidenziato anche da una Decisione della Commissione ad essa successiva di qualche mese, la Suprema corte aveva applicato il diritto europeo della concorrenza con motivazioni discutibili. Contro tale pronuncia è stato quindi avviato davanti al Tribunale di Genova un ricorso per accertare la responsabilità patrimoniale dello Stato italiano per il fatto addebitabile all’errore del suo giudice, ricorso approdato, dopo lunghe vicende e ben due rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia, in Cassazione. La Cassazione a sua volta ha proposto un terzo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia chiedendole se potevano essere qualificati come aiuti “esistenti” (e quindi legittimi) gli aiuti controversi, ed, in particolare: delle misure concesse in un settore chiuso alla concorrenza; delle sovvenzioni concesse da più di 10 anni e questo per effetto del combinato disposto dell’art. 1, let. b), alinea iv), e dell’art. 15 del Regolamento 659 del 1999. La Corte ha confermato che non possono essere qualificati come aiuti “esistenti” delle misure concesse in un settore parzialmente aperto alla concorrenza (mentre lo sono quelli erogati in un settore chiuso), ma anche che spetta al giudice nazionale dimostrare tale circostanza. Essa ha inoltre chiarito che il Regolamento 659 del 1999 circoscrive i poteri procedurali della Commissione, ma non produce alcun effetto sulla qualificazione degli aiuti di Stato, e che quindi i giudici nazionali possono sempre applicare l’art. 107, par. 1 TFUE, agli aiuti non preventivamente autorizzati dalla Commissione. Nel sottolineare la correttezza della pronuncia della Corte di giustizia, la nota mette tuttavia in luce il fatto che i giudici di Genova non sembrano aver correttamente dimostrato che il mercato del cabotaggio fosse, all’epoca dei fatti, aperto alla concorrenza e comunque che la quantificazione del danno causato alla Traghetti del Mediterraneo (e quindi ai suoi creditori) sia stata effettuata secondo parametri approssimativiFile | Dimensione | Formato | |
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